Art. 6

Semplificazione in materia di determinazione di base imponibile per alcune imprese marittime

In vigore dal 18 dic 2025
1. All'articolo 155, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al termine del decennio, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio, a meno che non sia revocata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al terzo periodo si applica al termine di ciascun decennio.». 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182. 3. Per l'esercizio delle opzioni che sono comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentarsi nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale, resta fermo quanto stabilito dall', comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-10-29;221#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo