Art. 3

Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30

In vigore dal 11 dic 2016
1. All', del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Gli accordi di cui al comma 1-bis non possono riguardare le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi effettuati a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato.».
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-10-29;221#art-3

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