Art. 9
Disposizioni finali e transitorie
In vigore dal 11 dic 2016
1. Le imprese armatoriali si adeguano alle disposizioni di cui al presente decreto entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore.
2. L'efficacia del presente decreto, limitatamente alle disposizioni che prevedono agevolazioni alle imprese, è subordinata alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite le competenti direzioni generali, assicura il monitoraggio sugli effetti del presente decreto per il settore marittimo, anche attraverso controlli periodici, rilevando le variazioni del numero delle imprese nazionali ed europee iscritte nel registro internazionale, del numero dei lavoratori occupati, nonché gli effetti sulla finanza pubblica.
Il Ministero invia una relazione annuale sugli esiti del monitoraggio al Parlamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 ottobre 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-10-29;221#art-9