Art. 58

Modifiche all'articolo 75 del decreto legislativo n. 82 del 2005

In vigore dal 14 set 2016
Modifiche all'articolo 75 del decreto legislativo n. 82 del 2005 1. All'articolo 75 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. I soggetti di cui all', comma 2, partecipano al SPC, salve le esclusioni collegate all'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali. 2. Chiunque può partecipare al SPC nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 73, comma 3-quater. 3. AgID rende gratuitamente disponibili specifiche delle interfacce tecnologiche, le linee guida, le regole di cooperazione e ogni altra informazione necessaria a garantire l'interoperabilità del SPC con ogni soluzione informatica sviluppata autonomamente da privati o da altre amministrazioni che rispettano le regole definite ai sensi dell'articolo 73, comma 3-quater.»; b) il comma 3-bis è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179#art-58

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