Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005
In vigore dal 14 set 2016
Modifiche all'
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All' del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «modalità più appropriate» sono inserite le seguenti: «e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni del presente Codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge n. 124 del 2015.»;
c) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179#art-2