Art. 57

Modifiche all'articolo 73 del decreto legislativo n. 82 del 2005

In vigore dal 14 set 2016
Modifiche all'articolo 73 del decreto legislativo n. 82 del 2005 1. All'articolo 73 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole da: «(SPC),» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente.»; c) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) sviluppo architetturale e organizzativo atto a garantire la federabilità dei sistemi;»; d) al comma 3, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali;»; e) il comma 3-bis è abrogato; f) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti: «3-ter. Il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprendono: a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche; b) linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilità; c) catalogo di servizi e applicazioni. 3-quater. Ai sensi dell'articolo 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità; l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179#art-57

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