Art. 55

Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo n. 82 del 2005

In vigore dal 14 set 2016
Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo n. 82 del 2005 1. All'articolo 70 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. AgID definisce i requisiti minimi affinché i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli. Sono altresì definite le modalità di inserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili gestita da AgID.»; b) il comma 2 è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179#art-55

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