Art. 51

Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005

In vigore dal 14 set 2016
Modifiche all' del decreto legislativo n. 82 del 2005 1. All' del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), la parola: «accreditato» è sostituita dalla seguente: «qualificato»; b) al comma 1, lettera b), le parole da «l'autore» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all', comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;»; c) al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;»; d) al comma 1, lettera c-bis, le parole «dall'autore» sono sostituite dalle seguenti: «dall'istante o dal dichiarante»; e) il comma 1-bis è abrogato; f) al comma 1-ter le parole: «, lettere a), c) e c-bis),» sono soppresse; g) al comma 2 le parole: «inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».
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Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Art. 51 Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.) — Testo vigente | Portale Normativo