Art. 51
Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005
In vigore dal 14 set 2016
Modifiche all'
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All' del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), la parola: «accreditato» è sostituita dalla seguente: «qualificato»;
b) al comma 1, lettera b), le parole da «l'autore» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all', comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;»;
c) al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente:
«c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;»;
d) al comma 1, lettera c-bis, le parole «dall'autore» sono sostituite dalle seguenti: «dall'istante o dal dichiarante»;
e) il comma 1-bis è abrogato;
f) al comma 1-ter le parole: «, lettere a), c) e c-bis),» sono soppresse;
g) al comma 2 le parole: «inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179#art-51