Art. 46
Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo n. 82 del 2005
In vigore dal 14 set 2016
Modifiche all'
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All' del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «utilizzabile» a: «vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole da: «La realizzazione» a: «di cui all'articolo 73» sono sostituite dalle seguenti: «Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità e sono realizzati e aggiornati secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71»;
c) il comma 3 è abrogato;
d) al comma 3-bis, alinea, le parole: «e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3» sono soppresse;
e) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: «3-ter. L'AgID pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale realizzate ai sensi del presente articolo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179#art-46