Art. 43
Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005
In vigore dal 14 set 2016
Modifiche all'
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All' del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Siti Internet delle pubbliche amministrazioni»;
b) al comma 1, primo periodo, la parola: «centrali» è soppressa;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell' del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
1-ter. Con le regole tecniche di cui all'articolo 71 sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.»;
d) i commi 2 e 3 sono abrogati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179#art-43