Art. 65
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 14 set 2016
1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179#art-65