Art. 10

Sanzioni

In vigore dal 10 mar 2016
1. La decisione vincolante dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adottata in sede di risoluzione delle controversie di cui all' costituisce un ordine ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche. 2. Per le violazioni degli obblighi di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica ai soggetti che non ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro. 3. Per le violazioni degli obblighi di cui all', commi 1, ultimo periodo, e 2, il Ministero dello sviluppo economico applica ai soggetti che non ottemperano all'obbligo di comunicazione ivi previsto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 98, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 5.000 euro a 50.000 euro. 4. Per le violazioni degli obblighi di cui all', comma 4, il Ministero dello sviluppo economico applica ai soggetti che non ottemperano all'obbligo di consentire l'accesso alle informazioni richieste ivi previsto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 98, comma 9, secondo periodo del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 5.000 euro a 50.000 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;33#art-10

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