Art. 6

Trasparenza in materia di opere di genio civile in corso di realizzazione o programmate

In vigore dal 10 mar 2016
Trasparenza in materia di opere di genio civile in corso di realizzazione o programmate 1. Al fine di negoziare accordi sul coordinamento di opere di genio civile di cui all', su specifica richiesta scritta di un operatore di rete il proprietario o il gestore dell'infrastruttura fisica e l'operatore di rete mette a disposizione le seguenti informazioni minime riguardanti le opere di genio civile, in corso o programmate, relative alla infrastruttura fisica per le quali è stata rilasciata un'autorizzazione, è in corso una procedura di concessione dell'autorizzazione oppure si prevede di presentare per la prima volta una domanda di autorizzazione alle autorità competenti entro i sei mesi successivi: a) l'ubicazione e il tipo di opere; b) gli elementi di rete interessati; c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata; d) un punto di contatto. 2. La richiesta, presentata per iscritto dall'operatore di rete, specifica la zona in cui intende installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. I proprietari, i gestori dell'infrastruttura fisica e gli operatori di rete forniscono le informazioni richieste entro due settimane dalla data di ricevimento della richiesta scritta, secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. L'accesso alle informazioni minime è limitato soltanto, e nella misura in cui, necessario per ragioni connesse alla sicurezza e all'integrità delle reti, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, alla riservatezza o a segreti tecnici e commerciali. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio decreto può prevedere esenzioni dagli obblighi che di cui al comma 1 per opere di genio civile di valore modesto o nel caso di infrastrutture critiche nazionali. 3. Il gestore della infrastruttura fisica e l'operatore di rete possono respingere la richiesta di cui ai commi 1 e 2 se hanno già reso pubblicamente disponibili le informazioni richieste in formato elettronico oppure l'accesso a tali informazioni è fornito dallo sportello unico telematico. In tale ultimo caso le informazioni sono fornite dal SINFI in osservanza delle procedure di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;33#art-6

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