Art. 13
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 10 mar 2016
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;33#art-13