Art. 15
Disposizioni finali
In vigore dal 10 mar 2016
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2016, salvo quelle contenute nell', comma 1, unitamente alle relative previsioni sanzionatorie di cui all', comma 3, nonché quelle contenute nell', comma 2, che trovano immediata applicazione.
2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 febbraio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Guidi, Ministro dello sviluppo economico
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Orlando, Ministro della giustizia
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;33#art-15