Art. 5
Disciplina sanzionatoria
In vigore dal 26 gen 2016
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende o comunque detiene per la sua immissione sul mercato prodotti pirotecnici privi del numero di registrazione che ne garantisce la tracciabilità è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200 a euro 700 per ciascun pezzo non etichettato ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi in essa contenuti non siano etichettati.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non adempie agli obblighi previsti dagli è punito con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 129.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-07;1#art-5