Art. 3

Obblighi degli organismi notificati

In vigore dal 26 gen 2016
1. Gli organismi notificati, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, che eseguono le procedure di verifica della conformità a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, tengono un registro degli articoli pirotecnici per i quali hanno rilasciato attestati di certificazione CE conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo B), o il certificato di conformità a seguito della procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo G) o l'approvazione del sistema qualità conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 2), decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo H). 2. Il registro degli articoli pirotecnici contiene almeno le informazioni relative alle voci di cui all'Allegato 1. Tali informazioni sono conservate per almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui gli organismi notificati hanno rilasciato i certificati o le approvazioni di cui al comma 1. 3. Gli organismi notificati aggiornano regolarmente il registro e lo mettono a disposizione del pubblico su Internet. 4. Se la notifica di un organismo di verifica della conformità è revocata, tale organismo trasferisce il registro a un altro organismo notificato o al Prefetto competente per territorio.
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