Art. 2
Numero di registrazione
In vigore dal 26 gen 2016
1. Il numero di registrazione indicato nell'etichetta degli articoli pirotecnici, di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, comprende i seguenti elementi:
a) il numero di identificazione a quattro cifre dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo B), o il certificato di conformità a seguito della procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo G), o l'approvazione del sistema qualità conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo H);
b) la categoria dell'articolo pirotecnico di cui è certificata la conformità in forma abbreviata, in maiuscolo:
1) F1, F2, F3 o F4 per i fuochi d'artificio rispettivamente delle categorie F1, F2, F3 o F4;
2) T1 o T2 per gli articoli pirotecnici teatrali rispettivamente delle categorie T1 e T2;
3) P1 o P2 per altri articoli pirotecnici rispettivamente delle categorie P1 e P2;
c) il numero di trattamento utilizzato dall'organismo notificato per l'articolo pirotecnico.
2. Il numero di registrazione è costruito come segue: «XXXX - YY - ZZZZ...», dove XXXX identifica l'elemento di cui comma 1, lettera a), YY identifica l'elemento di cui al comma 1, lettera b), e ZZZZ... identifica l'elemento di cui al comma 1, lettera c).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-07;1#art-2