Art. 4

Obblighi dei fabbricanti e degli importatori

In vigore dal 26 gen 2016
1. I fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi: a) tengono un registro, anche in modalità informatica, di tutti i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici da essi fabbricati o importati con la loro denominazione commerciale, il codice articolo, il loro tipo generico e sottotipo, se del caso, e il sito di fabbricazione per almeno dieci anni dopo che l'articolo è stato immesso sul mercato; b) trasferiscono il registro al Prefetto competente per territorio nel caso in cui cessino l'attività; c) forniscono agli organi di polizia e alle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri, su loro richiesta motivata, le informazioni indicate alla lettera a).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-07;1#art-4

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Obblighi dei fabbricanti e degli importatori (Art. 4 Attuazione della direttiva 2014/58/UE, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilita' degli articoli pirotecnici.) — Testo vigente | Portale Normativo