Art. 43

Cessione

In vigore dal 1 dic 2021
1. La cessione, in una o più soluzioni, a un ente-ponte ha ad oggetto: a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse; b) tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi. 2. Il valore complessivo delle passività cedute all'ente-ponte non supera il valore totale dei diritti e delle attività ceduti o provenienti da altre fonti. 3. La Banca d'Italia può disporre la cessione a un terzo delle azioni o delle altre partecipazioni o dei diritti, delle attività o delle passività da esso acquisiti, purchè la cessione avvenga mediante una procedura aperta, trasparente, non discriminatoria nei confronti dei potenziali acquirenti e assicurando che la cessione avvenga a condizioni di mercato. Se necessario per conseguire gli obiettivi indicati all', comma 1, la cessione può essere disposta anche sulla base di trattative con potenziali acquirenti a livello individuale. 4. Fermo restando l', comma 9, l' ente-ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività ceduti, salvo che la Banca d'Italia disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione. 5. Si applica l', comma 3.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-43

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Cessione (Art. 43 Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo