Art. 43
Cessione
In vigore dal 1 dic 2021
1. La cessione, in una o più soluzioni, a un ente-ponte ha ad oggetto:
a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse;
b) tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi.
2. Il valore complessivo delle passività cedute all'ente-ponte non supera il valore totale dei diritti e delle attività ceduti o provenienti da altre fonti.
3. La Banca d'Italia può disporre la cessione a un terzo delle azioni o delle altre partecipazioni o dei diritti, delle attività o delle passività da esso acquisiti, purchè la cessione avvenga mediante una procedura aperta, trasparente, non discriminatoria nei confronti dei potenziali acquirenti e assicurando che la cessione avvenga a condizioni di mercato. Se necessario per conseguire gli obiettivi indicati all', comma 1, la cessione può essere disposta anche sulla base di trattative con potenziali acquirenti a livello individuale.
4. Fermo restando l', comma 9, l' ente-ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività ceduti, salvo che la Banca d'Italia disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione.
5. Si applica l', comma 3.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-43