Capo III
Art. 38
Chiusura della risoluzione
In vigore dal 1 dic 2021
1. La Banca d'Italia, quando determina che la risoluzione ha conseguito i propri obiettivi o che questi ultimi non possono essere più utilmente perseguiti, informata... l'autorità competente, dichiara chiusa la risoluzione e ordina ai commissari speciali e ai componenti del comitato di sorveglianza, ove nominati, o agli organi di amministrazione e controllo dell'ente sottoposto a risoluzione, di redigere separati rapporti sull'attività svolta nell'ambito della risoluzione. I rapporti sono trasmessi alla Banca d'Italia.
2. Della chiusura della risoluzione è data notizia mediante avviso da pubblicarsi secondo quanto previsto dall', comma 3.
3. Quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui al Capo IV, Sezione II, Sottosezione I e II, residuano attività o passività in capo all'ente sottoposto a risoluzione, quest'ultimo è sottoposto a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal Testo Unico Bancario non appena possibile, tenuto conto della necessità di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonché di assicurare che l'ente in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai sensi dell' per la continuazione dell'attività ceduta. Se è dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, comma 1, e 169 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell', comma 2.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, ha disposto (con l'art. 369, comma 6) che la presente modifica si applica "alle procedure di risoluzione avviate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-38