Capo IV›Sez. I
Art. 39
Misure di risoluzione
In vigore dal 16 nov 2015
1. Sono misure di risoluzione:
a) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo;
b) la cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte;
c) la cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione delle attività;
d) il bail-in.
2. La cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione delle attività è disposta solo congiuntamente a una delle altre misure indicate nel comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-39