Art. 39 · Misure di risoluzione
Capo IVSez. I

Art. 39

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Misure di risoluzione

In vigore dal 16 nov 2015
1. Sono misure di risoluzione: a) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo; b) la cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte; c) la cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione delle attività; d) il bail-in. 2. La cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione delle attività è disposta solo congiuntamente a una delle altre misure indicate nel comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-39