Art. 45
Costituzione e funzionamento della società veicolo per la gestione delle attività
In vigore dal 1 dic 2021
1. La società veicolo per la gestione delle attività è costituita per amministrare i beni e i rapporti giuridici a essa ceduti con l'obiettivo di massimizzarne il valore, anche attraverso una successiva cessione degli stessi o delle partecipazioni nella società stessa ovvero la sua liquidazione. Il capitale della società è interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorità pubbliche.
2. La Banca d'Italia..., con provvedimento emanato ai sensi dell', comma 2, lettera c):
0a) dispone la costituzione della società veicolo per la gestione delle attività in forma di società per azioni e ne adotta l'atto costitutivo e lo statuto. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Banca d'Italia tiene luogo del deposito dell'atto costitutivo e dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, nonché di ogni adempimento necessario per la costituzione della società. In deroga all'articolo 2331, comma 2, del codice civile, per le operazioni compiute in nome della società prima della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale risponde soltanto la società con il proprio patrimonio. A seguito del loro insediamento gli amministratori della società curano il perfezionamento degli adempimenti richiesti dalla legge;
a) approva le modiche all'atto costitutivo e allo statuto della società, nonché la strategia e il profilo di rischio;
b) in funzione dell'assetto proprietario della società, nomina o approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della stessa, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-45