Capo III

Art. 29

Modifiche in materia di imposta di bollo

In vigore dal 22 ott 2015
1. Al titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1, le parole: "lire duecentomila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 100 a euro 200"; b) all', comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Se la dichiarazione di conguaglio è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158#art-29

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