Capo III

Art. 27

Modifiche in materia di imposte ipotecaria e catastale

In vigore dal 22 ott 2015
1. All', comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni". 2. All' del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Se la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare delle imposte dovute."; b) al comma 2, le parole: "da lire duecentomila a lire quattro milioni." sono sostituite dalle seguenti: "da euro 100 a euro 2.000, ridotta a euro 50 se la richiesta è effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158#art-27

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