Capo III

Art. 28

Modifiche in materia di imposta sulle successioni e donazioni

In vigore dal 22 ott 2015
Modifiche in materia di imposta sulle successioni e donazioni 1. All'articolo 50, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: "da lire cinquecentomila a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 1.000"; inoltre, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158#art-28

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