Titolo III
Art. 33
Disposizione finanziaria
In vigore dal 22 ott 2015
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all', comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e l'Agenzia delle entrate effettuano il monitoraggio degli effetti finanziari in termini di minor gettito derivante dalla rimodulazione delle sanzioni previste dal presente decreto e, nel caso si verifichi o sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una apposita relazione in cui sono indicate le cause dello scostamento e gli interventi specifici da adottare per il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, ai sensi dell', comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 settembre 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158#art-33