Capo II
Art. 7
Funzioni della Regione
In vigore dal 29 lug 2015
1. La Regione o il soggetto da essa designato relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore:
a) predispone il piano regionale di ispezioni di cui all', comma 3, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie, e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti;
b) si esprime, ai sensi dell', al fine della individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti;
c) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all' e all', comma 13;
d) disciplina le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all'.
2. La Regione o il soggetto da essa designato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, fermo restando il supporto tecnico scientifico dell'agenzia regionale per l'ambiente territorialmente competente, può stipulare apposita convenzione con la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-26;105#art-7