Capo II

Art. 9

Organi tecnici nazionali e regionali

In vigore dal 29 lug 2015
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto i ministeri competenti si avvalgono, in relazione alle specifiche competenze, dell'ISPRA, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (CNVVF) i quali, nell'ambito delle ordinarie disponibilità dei propri bilanci, possono elaborare e promuovere programmi di formazione in materia di rischi di incidenti rilevanti. Le Regioni o i soggetti da esse designati si possono avvalere, in relazione alle specifiche competenze, dell'ARPA e, tramite convenzioni, degli organi tecnici nazionali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-26;105#art-9

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