Capo III

Art. 12

Obblighi generali del gestore

In vigore dal 29 lug 2015
1. Il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente. 2. Il gestore è tenuto a dimostrare in qualsiasi momento alle autorità competenti e di controllo, in particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli, l'adozione di tutte le misure necessarie previste dal presente decreto legislativo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-26;105#art-12

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