Capo III

Art. 16

Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza

In vigore dal 29 lug 2015
1. Chiunque intende realizzare un nuovo stabilimento di soglia superiore, prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, deve ottenere il nulla osta di fattibilità di cui all', comma 2; a tal fine, presenta al CTR di cui all', un rapporto preliminare di sicurezza redatto secondo i criteri di cui all'allegato C. Il permesso di costruire non può essere rilasciato in mancanza del nulla osta di fattibilità. 2. Prima di dare inizio all'attività, il gestore deve ottenere il parere tecnico conclusivo di cui all', comma 2; a tal fine il gestore presenta al CTR il rapporto di sicurezza di cui all', nella versione definitiva.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-26;105#art-16

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