Capo IV

Art. 30

Disposizioni tariffarie

In vigore dal 29 lug 2015
1. Alle istruttorie tecniche di cui agli , commi 2, lettera e) e 3, 17 e 18, comma 1, lettera b), ed alle ispezioni di cui all' connesse all'attuazione del presente decreto, nonché alla attività di cui all', comma 9, si provvede, con oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalità stabilite all'allegato I. 2. Ciascuna regione può rideterminare le tariffe relative alle attività di propria competenza che non possono in ogni caso essere superiori agli importi riportati nell'allegato I. 3. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 devono coprire il costo effettivo del servizio reso. Le medesime tariffe sono aggiornate, almeno ogni tre anni, con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del servizio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-26;105#art-30

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