Capo IV

Art. 28

Sanzioni

In vigore dal 29 lug 2015
1. Il gestore che omette di presentare la notifica di cui all', comma 1, o il rapporto di sicurezza di cui all' o di redigere il documento di cui all', entro i termini previsti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda da euro quindicimila a euro novantamila. 2. Il gestore che omette di presentare le informazioni di cui all', comma 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro diecimila a euro sessantamila. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non adempie alle prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o alle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente, anche a seguito di controlli ai sensi dell', o che non adempie agli obblighi previsti all', comma 1, per il caso di accadimento di incidente rilevante, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centoventimila. 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non attua il sistema di gestione di cui all', comma 5, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro quindicimila a euro novantamila. 5. Il gestore che non aggiorna, in conformità all', il rapporto di sicurezza di cui all' o il documento di cui all', comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda di euro venticinquemila. 6. Il gestore che non effettua gli adempimenti di cui all', comma 3, e all', commi 1, 3 e 4, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila ad euro novantamila. Secondo quanto previsto all' della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla irrogazione della predetta sanzione provvede, in caso di violazione dell'obbligo di cui agli , comma 3 e 20, comma 4, il Prefetto e, nel caso di violazione degli obblighi di cui all', commi 1 e 3, il CTR territorialmente competente, tramite la Direzione regionale o interregionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell', comma 3, lettera c). Alla predetta sanzione non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all' della legge 24 novembre 1981, n. 689. 7. Alla violazione di cui all', comma 5, si applica la pena prevista all'articolo 623 del Codice penale. 8. Fatta salva la responsabilità penale, qualora si accerti che la notifica o il rapporto di sicurezza o le informazioni previste agli comma 4, 19 comma 3, 20 comma 4, 22 comma 8, 25 comma 1, non siano stati presentati o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente anche a seguito di controlli ai sensi dell', il CTR, per gli stabilimenti di soglia superiore, o, per gli stabilimenti di soglia inferiore, la regione o il soggetto da essa designato, procede comunque a diffidare il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati e comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate il CTR o la regione, o il soggetto da essa designato, secondo la propria competenza, ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto o di una parte di esso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-26;105#art-28

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Sanzioni (Art. 28 Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.) — Testo vigente | Portale Normativo