Art. 8
Viaggi costieri
In vigore dal 26 giu 2015
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, adibite alla navigazione costiera.
2. Con provvedimenti dell'autorità competente di cui all', comma 1, possono essere determinate disposizioni più favorevoli, che soddisfano le disposizioni della sez. A/1-3 del codice STCW, in materia di istruzione e formazione per i lavoratori marittimi che prestano la propria opera a bordo di unità adibite esclusivamente a viaggi costieri.
3. I provvedimenti di cui al comma 2, per i marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana regolarmente adibite a viaggi costieri al largo della costa di un altro Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato parte della Convenzione STCW, prevedono requisiti di formazione, esperienza o di abilitazione equivalenti a quelli stabiliti dallo Stato membro dell'Unione europea o dallo Stato parte STCW.
4. I lavoratori marittimi che prestano servizio su nave che effettua viaggi non rientrati nella definizione di viaggi costieri, di cui all', comma 1, lettera mm), devono soddisfare requisiti previsti dalla Convenzione STCW per la navigazione non costiera.
5. L'autorità competente di cui all', comma 1, per le navi che hanno ottenuto i benefici previsti dalle norme sui viaggi costieri della convenzione STCW, che comprende i viaggi al largo delle coste di altri Stati membri dell'Unione europea o di parti della convenzione STCW nei limiti della loro definizione di viaggio costiero, stipula un accordo con gli Stati membri dell'Unione europea o le parti in questione, nel quale sono precisati sia i dettagli delle aree commerciali interessate, sia le altre disposizioni pertinenti.
6. Il rilascio della convalida di riconoscimento di un certificato di competenza rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea ovvero da un Paese terzo nei limiti definiti per il viaggio costiero può essere effettuato qualora l'autorità competente di cui all', comma 1, ha stipulato un accordo con lo Stato membro dell'Unione europea ovvero il Paese terzo nel quale sono precisati i dettagli delle aree commerciali interessate e le altre condizioni pertinenti.
7. Il certificato di competenza e la convalida di riconoscimento del certificato di competenza nonché i certificati di addestramento, rilasciati ai sensi del presente articolo, contengono la limitazione ai viaggi costieri.
8. L'autorità competente di cui all', comma 1, comunica alla Commissione europea in maniera dettagliata le disposizioni relative ai viaggi costieri adottate.
Storico versioni
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