Art. 7
Requisiti della formazione
In vigore dal 26 giu 2015
1. La formazione di cui agli è impartita in forma adeguata alle conoscenze teoriche ed alle abilità pratiche richieste nell'allegato I, anche per quanto concerne l'uso dei dispositivi di salvataggio e per la lotta antincendio.
2. La formazione di cui al comma 1 è disciplinata con provvedimenti dei Ministeri competenti, in ragione delle materie di rispettiva attribuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;71#art-7