Art. 7

Requisiti della formazione

In vigore dal 26 giu 2015
1. La formazione di cui agli è impartita in forma adeguata alle conoscenze teoriche ed alle abilità pratiche richieste nell'allegato I, anche per quanto concerne l'uso dei dispositivi di salvataggio e per la lotta antincendio. 2. La formazione di cui al comma 1 è disciplinata con provvedimenti dei Ministeri competenti, in ragione delle materie di rispettiva attribuzione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;71#art-7

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Art. 7 Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. — Requisiti della formazione | Portale Normativo