Art. 9

Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali

In vigore dal 15 dic 2021
1. I certificati di competenza rilasciati dall'autorità competente di cui all', comma 3, e le convalide di riconoscimento dei certificati di competenza rilasciati dall'autorità competente di cui all', comma 7, sono conformi rispettivamente ai modelli di cui agli allegati V e VI al presente decreto e sono stampati con materiali e tecniche atti a prevenire eventuali falsificazioni. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dello sviluppo economico, ciascuno per le materie di propria competenza: a) individuano e comunicano all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), alla Commissione europea, agli Stati membri dell'Unione europea ed ai Paesi terzi con i quali sia stato concluso un accordo di riconoscimento ai sensi dell', eventuali pratiche fraudolente riscontrate; b) forniscono la conferma per iscritto dell'autenticità dei certificati o di qualsiasi altro titolo di formazione rilasciato, a richiesta dello Stato membro dell'Unione europea o del Paese terzo con il quale hanno concluso un accordo di riconoscimento ai sensi dell'. 3. Le Amministrazioni competenti di cui all' programmano, anche senza preavviso, visite ispettive presso gli enti, istituti o società di cui all', comma 1, allo scopo di verificare la corretta applicazione delle procedure previste in materia di formazione e addestramento del personale marittimo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;71#art-9

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Art. 9 Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. — Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali | Portale Normativo