Art. 4
Formazione ed abilitazione
In vigore dal 15 dic 2021
1. Le autorità competenti, ciascuna per le parti di propria competenza, assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave di cui all' ricevano una formazione conforme ai requisiti della Convenzione STCW, di cui all'allegato I.
2. Le autorità marittime, di cui all', comma 3, assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave di cui all', sono in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento di cui all', comma 1, lettere uu) e vv) e delle prove documentali di cui all', comma 1, lettera zz).
3. Le autorità marittime, di cui all', comma 3 assicurano che i membri dell'equipaggio, che devono essere abilitati in conformità alla regola III/10.4 della Convenzione SOLAS, siano formati ed in possesso delle prescritte certificazioni di cui al presente decreto.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea e all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) le disposizioni adottate in materia di formazione ed abilitazione coordinando a tal fine le autorità competenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;71#art-4