Art. 26

Modifiche

In vigore dal 26 giu 2015
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, si può procedere ad integrare il presente decreto con le modifiche delle convenzioni, dei protocolli, dei codici e delle risoluzioni internazionali che nel frattempo siano entrate in vigore e siano state integrate dalla Commissione europea nelle direttive 2008/106/CE e 2012/35/UE secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista dal regolamento (CE) n. 2099/2002.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;71#art-26

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Art. 26 Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. — Modifiche | Portale Normativo