Art. 22

Fermo

In vigore dal 26 giu 2015
1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, durante il controllo dello Stato di approdo le autorità competenti decidono il fermo nave se riscontrano una delle seguenti deficienze costituenti pericolo per le persone, le cose o l'ambiente: a) il lavoratore marittimo non possiede i certificati, ovvero non fornisce prova documentale di aver presentato domanda di convalida attestante il riconoscimento del proprio certificato di competenza alle autorità di cui all', comma 7, o non è stato validamente dispensato; b) non sono state rispettate le norme applicabili in materia di sicurezza; c) non sono state rispettate le norme in materia di guardia in navigazione od in macchina prescritte alla nave; d) in turno di guardia manca una persona abilitata al funzionamento di dispositivi essenziali per la sicurezza della navigazione, per la sicurezza delle radiocomunicazioni o per la prevenzione dell'inquinamento marino; e) non è stata comprovata l'idoneità professionale per i compiti imposti al lavoratore marittimo quanto alla sicurezza della nave ed alla prevenzione dell'inquinamento; f) non è possibile assegnare, al primo turno di guardia all'inizio del viaggio ed ai turni di guardia successivi, persone sufficientemente riposate e comunque idonee al servizio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;71#art-22

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Art. 22 Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. — Fermo | Portale Normativo