Art. 26
26 / 28Modifiche
In vigore dal 26 giu 2015
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, si può procedere ad integrare il presente decreto con le modifiche delle convenzioni, dei protocolli, dei codici e delle risoluzioni internazionali che nel frattempo siano entrate in vigore e siano state integrate dalla Commissione europea nelle direttive 2008/106/CE e 2012/35/UE secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista dal regolamento (CE) n. 2099/2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;71#art-26