Art. 23

Sanzioni

In vigore dal 15 dic 2021
1. La compagnia di navigazione ovvero il comandante della nave che ammette a far parte dell'equipaggio un lavoratore marittimo non in possesso dei certificati prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 70.000 per ciascun lavoratore marittimo. 2. Il comandante della nave che viola l'obbligo di regolare tenuta dei certificati è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 1, ridotta della metà. 3. La compagnia di navigazione ovvero il comandante della nave che consente l'esercizio di una funzione per la quale è richiesto il certificato ad un lavoratore marittimo privo dello stesso ovvero privo della dispensa di cui all', è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 40.000 per ciascun lavoratore marittimo. 4. Quando, all'esito delle dimostrazioni di cui all', comma 4, il lavoratore marittimo non possiede i certificati o ha riportato un giudizio negativo, la compagnia di navigazione che lo aveva ammesso a far parte dell'equipaggio è soggetta, per ciascun lavoratore marittimo, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 40.000. La medesima sanzione è aumentata fino al doppio se la compagnia di navigazione aveva ammesso a far parte dell'equipaggio un lavoratore marittimo che, all'esito delle dimostrazioni, non è in grado di coordinare le proprie attività nelle situazioni di emergenza di cui all', comma 1, lettera e), o di adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell'inquinamento. Nel caso previsto dall', comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e fermo quanto disposto dal predetto articolo, la compagnia di navigazione è altresì soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000. Il giudizio negativo di cui al primo periodo del presente comma è formulato qualora, nelle esercitazioni a cui è sottoposto il lavoratore marittimo, questi non dimostra di essere in possesso degli standard previsti dalla Convenzione STCW o della preparazione tecnica necessaria a garantire la sicurezza della navigazione o delle funzioni a cui è adibito nonché a prevenire o contenere fenomeni di inquinamento. 5. Quando l'ispettore rileva che un lavoratore marittimo non ha seguito i corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento previsti dall', comma 1, lettera f), ovvero che il comandante, l'ufficiale e il personale in servizio con funzioni e responsabilità specifiche non hanno completato la formazione prevista dall', comma 4, la compagnia di navigazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore. 6. La compagnia di navigazione che non fornisce al comandante della nave le istruzioni scritte di cui all', comma 3, lettere a) e b), è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 20.000. La compagnia di navigazione che non designa un membro esperto dell'equipaggio che sia in grado di assicurare la comunicazione delle informazioni essenziali in una lingua comprensibile a norma dell', comma 3, lettera b), è soggetta ad una sanzione pecuniaria da euro 7.500 a euro 60.000. 7. La compagnia di navigazione che non conserva o non tiene a disposizione la documentazione ed i dati previsti dall', comma 1, lettera c), è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 per ciascun lavoratore marittimo. 8. Quando la comunicazione orale a bordo non è efficace o non è conforme, ai sensi dell', comma 1, lettera g), la compagnia di navigazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.500 a euro 60.000. 9. La compagnia di navigazione che non mette a disposizione i testi delle normative previste dall', comma 5, è soggetta ad una sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000. 10. L'istituto, l'ente o la società che viola le disposizioni contenute nei decreti di cui all', commi 3 e 4, emessi dalle autorità competenti di cui all', è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 per ogni violazione. Nel caso di reiterazione delle violazioni, ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità marittima ne dà comunicazione all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per lo svolgimento dei corsi di addestramento, che procede alla revoca dell'autorizzazione. A tal fine, non si tiene conto delle violazioni di lieve entità di cui al comma 11. 11. Quando l'autorità di cui al comma 13 accerta una o più violazioni di lieve entità, tenendo conto delle concrete modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, procede alla contestazione a norma dell' della legge 24 novembre 1981, n. 689, diffidando il trasgressore alla regolarizzazione, ad adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell'illecito, nonché a provvedere al pagamento di una somma pari alla metà del minimo della sanzione prevista e fornisce al trasgressore le prescrizioni necessarie per ottemperare alla diffida. Il termine di cui all' della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre da quando l'autorità verifica la mancata ottemperanza alla diffida. L'ottemperanza alla diffida, verificata dall'autorità, determina l'estinzione degli illeciti, limitatamente alle violazioni oggetto della stessa. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si procede a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689. La disposizione di cui al presente comma si applica alle violazioni previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 12. L'esito negativo delle ispezioni è inserito nella banca dati delle ispezioni prevista dall' del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53; fino a quando la predetta banca dati non sarà realizzata, l'esito negativo è comunicato all'autorità competente di cui all', comma 2, che le archivia con modalità idonee a rendere possibile il reperimento delle informazioni. Quando risulta che nell'anno solare un considerevole numero di lavoratori marittimi, ai quali è stata rilasciata la documentazione di cui all', comma 5, da un medesimo istituto, ente o società autorizzato a norma del comma 1 del medesimo articolo, non ha superato le dimostrazioni di cui all', comma 4, l'autorità competente di cui all', comma 2, sospende l'efficacia dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento dei lavoratori marittimi per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e, nei casi più gravi, procede alla revoca della predetta autorizzazione. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica quando risulta che il mancato superamento delle dimostrazioni da parte dei lavoratori marittimi non dipende da deficienze imputabili all'istituto, ente o società. 13. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è competente il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;71#art-23

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Art. 23 Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. — Sanzioni | Portale Normativo