Art. 13
Funzioni e durata dell'incarico
In vigore dal 28 gen 2015
1. I presidenti e i componenti delle commissioni censuarie, esclusi i membri di diritto, durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del loro insediamento. Il loro incarico non è rinnovabile.
2. I componenti hanno tutti identica funzione; la loro attività è indirizzata unicamente all'applicazione della legge ed è svolta nel rispetto dei principi di terzietà, imparzialità ed equidistanza dagli interessi di parte, in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte.
3. In caso di decadenza o cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo, si provvede alla sostituzione dei presidenti e dei componenti con le modalità di cui agli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-12-17;198#art-13