Art. 18

Validità delle deliberazioni

In vigore dal 28 gen 2015
1. Le sedute delle commissioni censuarie sono valide in presenza della maggioranza dei componenti. 2. In caso di mancanza del numero di componenti necessario per la validità delle deliberazioni, il presidente della commissione può designare i componenti di altre sezioni. 3. Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente, il quale esprime per ultimo il proprio voto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-12-17;198#art-18

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Art. 18 Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23. — Validità delle deliberazioni | Portale Normativo