Art. 18
Validità delle deliberazioni
In vigore dal 28 gen 2015
1. Le sedute delle commissioni censuarie sono valide in presenza della maggioranza dei componenti.
2. In caso di mancanza del numero di componenti necessario per la validità delle deliberazioni, il presidente della commissione può designare i componenti di altre sezioni.
3. Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente, il quale esprime per ultimo il proprio voto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-12-17;198#art-18