Art. 19

Scioglimento delle commissioni censuarie locali

In vigore dal 28 gen 2015
1. Quando le commissioni censuarie locali non si riuniscono o non deliberano nei termini fissati nel presente decreto o in altri decreti emanati in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, il presidente del tribunale, su segnalazione del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, può disporne lo scioglimento e il rinnovo per la totalità dei membri.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-12-17;198#art-19

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Art. 19 Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23. — Scioglimento delle commissioni censuarie locali | Portale Normativo