Art. 19
19 / 22Scioglimento delle commissioni censuarie locali
In vigore dal 28 gen 2015
1. Quando le commissioni censuarie locali non si riuniscono o non deliberano nei termini fissati nel presente decreto o in altri decreti emanati in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, il presidente del tribunale, su segnalazione del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, può disporne lo scioglimento e il rinnovo per la totalità dei membri.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-12-17;198#art-19