Art. 12

Decadenza dall'incarico

In vigore dal 28 gen 2015
1. Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni censuarie i quali: a) perdono uno dei requisiti di cui all', lettere a), b) e c); b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'; c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina; d) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, ovvero, se presidenti, omettono ripetutamente di convocare la commissione per l'esercizio delle funzioni di cui agli , ostacolandone il regolare funzionamento; e) perdono l'idoneità fisica o psichica all'incarico. 2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle entrate, per i componenti della commissione censuaria centrale, e dal presidente del tribunale, su proposta del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per i componenti delle commissioni censuarie locali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-12-17;198#art-12

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Art. 12 Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23. — Decadenza dall'incarico | Portale Normativo