Art. 11

Incompatibilità

In vigore dal 28 gen 2015
1. Non possono essere componenti delle commissioni censuarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali: a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo; b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti del Governo e delle giunte regionali e comunali; c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici; d) i prefetti; e) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza; f) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia; g) coloro che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o con i Comuni nell'ambito di controversie di natura tributaria o tecnico estimativa. 2. Il componente di una commissione censuaria non può far parte di altre commissioni censuarie. 3. Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-12-17;198#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23. — Incompatibilità | Portale Normativo