Art. 11
11 / 22Incompatibilità
In vigore dal 28 gen 2015
1. Non possono essere componenti delle commissioni censuarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti del Governo e delle giunte regionali e comunali;
c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;
d) i prefetti;
e) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
f) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;
g) coloro che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o con i Comuni nell'ambito di controversie di natura tributaria o tecnico estimativa.
2. Il componente di una commissione censuaria non può far parte di altre commissioni censuarie.
3. Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-12-17;198#art-11