Art. 12 · Decadenza dall'incarico

Art. 12

12 / 22

Decadenza dall'incarico

In vigore dal 28 gen 2015
1. Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni censuarie i quali: a) perdono uno dei requisiti di cui all', lettere a), b) e c); b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'; c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina; d) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, ovvero, se presidenti, omettono ripetutamente di convocare la commissione per l'esercizio delle funzioni di cui agli , ostacolandone il regolare funzionamento; e) perdono l'idoneità fisica o psichica all'incarico. 2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle entrate, per i componenti della commissione censuaria centrale, e dal presidente del tribunale, su proposta del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per i componenti delle commissioni censuarie locali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-12-17;198#art-12