Art. 12
12 / 22Decadenza dall'incarico
In vigore dal 28 gen 2015
1. Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni censuarie i quali:
a) perdono uno dei requisiti di cui all', lettere a), b) e c);
b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall';
c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;
d) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, ovvero, se presidenti, omettono ripetutamente di convocare la commissione per l'esercizio delle funzioni di cui agli , ostacolandone il regolare funzionamento;
e) perdono l'idoneità fisica o psichica all'incarico.
2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle entrate, per i componenti della commissione censuaria centrale, e dal presidente del tribunale, su proposta del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per i componenti delle commissioni censuarie locali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-12-17;198#art-12